Il genitore (generalmente la madre, anche adottante o affidataria) che non ha mai lavorato o è disoccupato da molto tempo ed ha un reddito familiare non superiore al limite annualmente previsto, ha diritto a uno o più assegni di maternità che viene concesso dai Comuni e pagato dall’INPS.
Per averlo, occorre fare domanda al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o ingresso in famiglia dell’adottato o affidato.
• Modulo di domanda di assegno di maternità compilato
• Fotocopia Modello ISEE con indicazione del nuovo nato con allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica
• fotocopia carta di soggiorno o permesso a lungo durata della mamma e del bambino (può essere presentata anche la fotocopia della richiesta per preservare il diritto)
• fotocopia di documento valido d’identità del richiedente