La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento della residenza nel Comune. L'art. 5 del D.L. 9 Febbraio 2012, nr. 5, convertito in Legge 4 Aprile 2012, nr. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche, che acquistano efficacia dal 9 maggio 2012. I cittadini potranno presentare le richieste anagrafiche nei seguenti modi:
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferimento la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti. Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A). Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).
Può essere effettuata da un qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare .
Il dichiarante deve presentarsi allo sportello anagrafico munito di valido documento di riconoscimento e sottoscrivere apposita dichiarazione .
Contestualmente all’istanza di iscrizione anagrafica, viene effettuata presso lo sportello anagrafe anche la pratica per la variazione di residenza sulla patente di guida e sui libretti di circolazione dei veicoli posseduti. A tal fine deve essere compilato (a cura di colui che richiede la residenza e sempre per ciascun componente della famiglia maggiore di anni 16), un apposito modello con l’indicazione degli estremi della patente di guida e le targhe dei veicoli posseduti.
Il cittadino straniero può richiedere la residenza con le stesse modalità dei cittadini italiani. All’atto della richiesta deve essere esibito il passaporto e il permesso di soggiorno, entrambi validi.
La richiesta di iscrizione anagrafica è sottoposta ad opportuni accertamenti.
Appena la pratica è perfezionata, mediante la conferma di cancellazione da parte del precedente Comune di iscrizione, è inviata all’interessato comunicazione relativa alla regolarizzazione dell' iscrizione anagrafica e alla possibilità di richiedere eventuali certificazioni.
Documento di riconoscimento valido del dichiarante
Art. 5 del D.L. 9/2/2012, nr. 5, convertito in Legge 4/4/2012, nr. 35;
Art. 13, comma 1, lettere a), b), c) del D.P.R. 30/05/1989, nr. 223.
Art. 38 D.P.R. nr. 445/2000.
Art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) D.Lgs. nr. 82/2005.