sei nella sezione dei contenuti
Procedimenti
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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
- Servizi demografici.
- Rilascio carta d'identità a minori.
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Descrizione del procedimento:
Rilascio di un documento di riconoscimento personale a cittadini minori di età. Può essere valido per l’espatrio nei Paesi in cui non è obbligatorio l’utilizzo del passaporto. Per i minorenni : la richiesta contenente l’atto d’assenso all’espatrio deve essere effettuata da entrambi i genitori. Se il minore è accompagnato all’estero dai genitori occorre avere con se, oltre alla carta di identità valida, anche il certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato dallo Sportello d’Anagrafe da mostrare alle autorità di frontiera o annotazione dei nomi dei genitori sulla 4^ facciata della carta d’identità del minore.Documentazione necessaria:
1) domanda firmata da un genitore sul modulo fornito dall'Ufficio.
Per i minori sotto tutela: occorre la presenza del tutore che deve esibire la documentazione riguardante la tutela:
2) N. 3 fotografie uguali e recenti a mezzo busto e a capo scoperto (salvo il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili).
3) In caso venga richiesta una carta d'identità valida per l'espatrio,
ATTO DI ASSENSO di entrambi i genitori .
Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore.
In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è necessario produrre l’assenso con le seguenti modalità:
• firma sul cartellino di domanda di rilscio di carta d’identita’ per minorenni allegando la fotocopia del documento di identità,
oppure
• dichiarazione di assenso all’espatrio del minore scritta su foglio a parte, firmata e corredata da fotocopia documento di riconoscimento (modulo Atto di assenso).
In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.
Per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci; Se il minore di anni 14 viaggia con altre persone occorre procurarsi il “ CERTIFICATO DI ACCOMPAGNO “, certificato compilato e sottoscritto dai genitori nel quale viene indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato ; Il certificato di accompagno deve essere convalidato dalla Questura o dalle Autorità Consolari -. (collegarsi al sito della Polizia di Stato per scaricare il modello di accompagno)
Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, il Ministero dell’Interno suggerisce di informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).Normative di riferimento:
Art. 3 TULPS.