Procedimenti
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AREA VIGILANZA
- Polizia Municipale
- Cessione Fabbricato
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Descrizione del procedimento:
Dal 7 aprile 2011, in base al D.Lgs. n. 23/11, la registrazione del contratto di locazione “assorbe” l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza riguardante la cessione di un fabbricato o parte di esso, previsto dall’art. 12 del D.L. 21/03/1978 n. 59, convertito in L. 191/78.
Dal 14 maggio 2011, in base al D.L. n. 70/11, la registrazione del contratto di vendita di immobili registrati “assorbe” al medesimo obbligo sopra citato.
Con il D.L. n. 79/12 l’assorbimento del predetto obbligo di comunicazione è stato esteso ai contratti di comodato ed a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni, precedentemente escluse.
Per i residui casi in cui la cessione di fabbricati non è soggetta alla registrazione del contratto, per i quali continua ad applicarsi il previsto obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, nel caso tardiva, omessa o incompleta comunicazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 1.549,00. Tale comunicazione andrà inoltrata entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il comma 3 dell’art. 2 D.L. 79/2012 prevede la possibilità del ricorso anche alla trasmissione telematica secondo modalità da definire con decreto del Ministero dell’Interno.
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Modulistica On-Line:
Modulo per comunicazione cessione fabbricato